Calcio

GallicoCatona, la Corte Sportiva d'Appello rigetta ricorso del club per i due punti di penalizzazione

Niente da fare per il sodalizio reggino, che deve scontare due lunghezze di penalità in classifica

GallicoCatona, restano i due punti di penalizzazione in classifica

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha respinto il reclamo del GallicoCatona avverso i due punti di penalizzazione comminati in seguito ai fatti in occasione della gara casalinga contro la Paolana.

Ecco il dispositivo completo:

RECLAMO n°28 della società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 2.2.2023 (DUE punti di penalizzazione in classifica, ammenda di € 800,00, UNA giornata di squalifica del campo da disputarsi a porte chiuse, con decorrenza immediata).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’Avv. Sergio Zumbo

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto le sanzioni in epigrafe “per avere a fine gara due persone non identificate, riconducibili alla società in quanto indossavano il giubbotto della stessa, tentato di impedire all'arbitro e a uno degli assistenti arbitrali di fare rientro negli spogliatoi. Una delle suddette persone spintonava l'assistente arbitrale, procurandogli delle contusioni al braccio destro, nonché attingeva l'arbitro con uno sputo alla guancia sinistra e dopo avere nuovamente afferrato l'assistente arbitrale per il collo lo spingeva contro il muro, successivamente l'ufficiale di gara si recava presso i Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma al collo con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni. Per avere una delle due persone non identificate inveito contro il secondo assistente arbitrale e raggiunto lo stesso con un calcio sul dorso di una mano procurandogli forte dolore e rossore che lo costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma alla mano destra con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni. Per avere le stesse persone colpito ripetutamente con forza la porta dello spogliatoio arbitrale, dopo che la terna arbitrale vi aveva fatto ingresso con l'aiuto del dirigente addetto agli ufficiali di gara della società Gallico Catona F.C. Sig. Gidiuli Luigi.

I fatti per come riportati nel Referto degli Ufficiali di gara e valutati dal Giudice Sportivo di Primo Grado non sono, di fatto, contestati dal Gallico Catona F.C.. La suddetta società nell’articolato ricorso chiede in via preliminare che si dichiari nulla la decisione del giudice di prime cure per carenza assoluta di motivazione, in quanto l’assenza di indicazione delle norme violate non permetterebbe l’esercizio del diritto di difesa; in via subordinata e nel merito domanda la riduzione delle sanzioni per eccessiva afflittività e per assoluta sproporzione delle stesse rispetto all’infrazione commessa, quanto sopra in ragione di una serie di attenuanti che andrebbero riconosciute nel caso di specie: la presenza della Forza pubblica che ha certificato che “durante lo svolgimento del servizio non si sono verificate problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica”, il comportamento del dirigente addetto agli ufficiali di gara che si è prodigato per impedire il contatto tra i due soggetti presenti negli spogliatoi e la terna arbitrale. Contesta, da ultimo, l’assunto secondo cui i due aggressori sarebbero riconducibili alla società poiché indossavano un giubbotto con lo stemma del Gallico Catona F.C..

La tesi esposta dalla reclamante non merita pregio. In riferimento all’eccezione formale relativa all’assenza di un puntuale riferimento alla fattispecie astratta contemplata dal Codice di Giustizia Sportiva va chiarito che lo stesso all’art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni del Codice C.O.N.I. il quale, a sua volta, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. In base a tali disposti appare chiaro che la decisione del giudice sportivo, pur non sussumendo i comportamenti contestati al Gallico Catona F.C. in puntuali disposizioni normative, permette, come del resto compiuto dalla stessa ricorrente, di individuare le norme che disciplinano il caso in esame, del resto facilmente riconducibile ad elementari principi di rispetto dell’incolumità dei partecipanti alla contesa. Entrando nel merito, va affermato che gli elementi introdotti dalla ricorrente al fine di comprovare l’incongruità della determinazione del giudice relativamente alla gravità delle sanzioni si prestano ad una oggettiva confutazione.

Le dichiarazioni della Questura di Reggio Calabria attengono a profili di percezione diretta degli agenti presenti sul campo e non escludono, per come del resto non contestato, che episodi di violenza si siano verificati all’interno dello spogliatoio; la riconducibilità degli aggressori alla società Gallico Catona F.C. nella qualità di “sostenitori” è provata oltre che dal giubbotto recante lo stemma della stessa, anche dalla presenza negli spogliatoi della società ospitante e dalla motivazione del gesto che non si comprenderebbe se non generato da ragioni di appartenenza alla compagine di casa. Da ultimo, il comportamento del dirigente preposto all’arbitro è stato espressamente citato nella parte motiva per cui rileva come nella gradazione della pena effettuata dal giudice è stata valutata la cooperazione della società. Per le ragioni sopra esposte questa Corte ritiene le sanzioni assolutamente congrue ai comportamenti tenuti che hanno denotano una alta valenza lesiva per le conseguenze cagionate (certificate da strutture medico-sanitarie pubbliche) e per la pervicacia e ripetitività degli stessi. Il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva


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